GLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI PER LE
NON-PROFIT
Gli enti non-profit possono svolgere, oltre l’attività
volta al raggiungimento dello scopo istituzionale, anche attività
commerciali.
A quali adempimenti contabili e fiscali devono attenersi tali enti?
Producono un reddito soggetto a tassazione ovvero la definizione nello
statuto di ente non-profit esclude di fatto l'imposizione fiscale dei
proventi prodotti?
Assoggettamento del reddito all’Irpeg e tenuta di una contabilità
separata: Sono questi gli obblighi contabili e fiscali a Carico di tali
enti, i quali potranno anche optare, avendone i requisiti, per un regime
di determinazione forfetario (del reddito.
Nelle seguenti righe saranno esposte tali argomentazioni, tenendo presente
che, data la vastità della materia, sono state prese in considerazione le
associazioni senza scopo di lucro in generale, tralasciando le normali ve
particolari per determinati tipi di associazione (es. ONLUS,
organizzazioni (di volontariato, ecc.).
Aspetti civili
L’art. 12 del codice civile sancisce che le associazioni acquistano
personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto) del
Presidente della Repubblica.
In quanto persone giuridiche alle associazioni riconosciute vengono
accordate delle prerogative:
— autonomia patrimoniale;
— limitazione della responsabilità;
— capacità giuridica e volontà propria.
In sede di costituzione, al fine di ottenere il suddetto riconoscimento è
opportuno che l’atto costitutivo abbia la forma dell’atto pubblico.
Il contratto associativo si conclude con la redazione di due documenti:
l'atto costitutivo, in cui si manifesta la volontà degli associati di dar
vita al rapporto e lo statuto in cui vengono stabilite le regole di
esecuzione del rapporto. L’art. 16 del codice civile elenca gli elementi
che devono essere indicati nell’atto costitutivo e nello statuto:
1) Denominazione dell’Ente, necessario anche ai tini dell’iscrizione
dell’associazione nei pubblici registri.
2) Indicazione dello scopo: oltre che lecito e non in contrasto con norme
di legge imperative, di ordine pubblico e di buon costume, deve anche
essere senza scopo di lucro. Da evidenziare, comunque, che quest'ultima
previsione ai fini del riconoscimento della natura di ente non
commerciale, è condizione necessaria, ma non sufficiente in quanto dovrà
porsi l’attenzione sull’attività in concreto posta in essere
dall’associazione. Al riguardo il D.lg. n. 460/1997 ha stabilito che
l'oggetto esclusivo o principale (dell'ente è determinato in base alla
legge, o all'atto costitutivo e allo statuto se redatti in forma di atto
pubblico, o di scrittura privata autenticata o registrata.
3) Indicazione del patrimonio. Il codice civile non determina un’entità
minima del patrimonio, ma è da tener conto che ai tini del riconoscimento
giuridico esso deve essere adeguato al raggiungimento) dello scopo
istituzionale dell’ente.
4) Sede.
5) Norme sull'ordinamento e l‘amministrazione. In particolare gli organi
che devono essere presenti sono: a) l'assemblea degli associati; b) gli
amministratori.
6) I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro
ammissione.
L’assemblea e gli amministratori
L.’ assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta
l'anno per I approvazione del bilancio, e comunque ogni qualvolta se ne
presenti la necessità o almeno un decimo degli associati ne faccia
richiesta motivata (art. 2t) c.c.).
L’ assemblea, in prima convocazione, delibera, in presenza di almeno la
metà degli associati, con la maggioranza dei voti, mentre in seconda
convocazione coli la maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli
associati intervenuti.
Agli amministratori è demandato il potere di amministrare nell’interesse
dell’associazione e per il raggiungimento) dello scopo istituzionale. Essi
sono responsabili verso l’Ente secondo le norme del mandato (art. 18 c.c.).
Contro gli amministratori l'associazione può intraprendere azione di
responsabilità con delibera assembleare.
La condizione dell’associato
In genere l'associazione è una struttura aperta a nuove adesioni, ma
l’atto costitutivo può prevedere particolari requisiti per chi intende
associarsi.
Gli associati, se non hanno assunto l’obbligo di associarsi per un periodo
di tempo determinato, possono recedere liberamente previo avviso scritto
presentato agli amministratori con almeno tre mesi d’anticipo.
L’associato può essere escluso, con delibera dell’assemblea, solo per
gravi motivi.
In ogni caso chi cessa di appartenere ad un’associazione non ha diritto
alla restituzione delle quote associative versate, né ad alcuna
rivendicazione sul patrimonio dell’associazione.
Aspetti tributari
Per un ente non commerciale si pone il problema di quantificare il reddito
prodotto e soprattutto di determinare se alcune entrate abbiano la natura
di reddito.
Ai sensi dell’art. 87 del Tuir sono assoggettati all’irpeg e ai sensi
dell’art. 3 del D.lg. n. 446/97 aggiornato alla legge n. 388/2000 sono
assoggettati all’Irap, gli enti non commerciali che svolgono anche
attività commerciali.
Di conseguenza per tali enti dovranno essere seguite le regole di
determinazione del reddito previste dagli art. 108 e seguenti del Tuir, ed
inoltre dovrà anche essere presentata una dichiarazione dei redditi.
Il reddito complessivo degli enti non-profit, ai sensi dell’art. 108 del
Tuir è formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e
diversi, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta, di quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione del
reddito d’impresa che concorre a formarlo, per il calcolo dell’imposta
potranno essere dedotti gli oneri di cui all’art. 110 del Tuir, quali ad
esempio i canoni, livelli censi e altri oneri gravanti sui redditi degli
immobili, i contributi e le donazioni erogati a favore delle
organizzazioni non governative.
D’altra parte se un ente svolge esclusivamente l’attività istituzionale e
di conseguenza non produce nessun tipo di reddito, sfugge completamente
all’imposizione fiscale. Le stesse somme versate dai soci a titolo di
quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito
complessivo ai sensi dell’art. 111 del Tuir.
Quindi un ente non commerciale che svolge solo l’attività istituzionale
non deve presentare la dichiarazione dei redditi.
Un particolare regime di determinazione del reddito d’impresa viene
dettato dall’art. 109-bis del Tuir, il quale introduce una determinazione
forfetaria del reddito per gli enti che non superano determinate soglie di
fatturato.
L’applicazione della determinazione forfetaria del reddito si configura
secondo il seguente schema:
a) attività di prestazioni di servizi
- se il fatturato non supera i 30 milioni, il coefficiente di redditività
è il 15%;
— se il fatturato è compreso tra i 30 milioni e i 360 milioni, il
coefficiente di redditività è il 25%.
b) per le altre attività:
— se il fatturato non supera i 5 0 milioni, il coefficiente di redditività
è il 10%;
— se il fatturato è compreso tra i 50 milioni e un miliardo, il
coefficiente di redditività è il 15%.
Al risultato ottenuto si aggiungono eventuali componenti positivi di cui
agli art. 54 (plusvalenze). 55 (sopravvenienze), 56 (dividendi ed
interessi>, 57 (proventi immobiliari) del Tuir.
Ad esempio: un ente non-profit che svolge anche attività di servizi ha
fatturato nell’esercizio 100 milioni, e ha maturato una plusvalenza di 3
milioni, allora l’imposizione fiscale sarà: 10.36 milioni (37% su 28
milioni).
L’opzione per tale regime va comunicata nella dichiarazione dei redditi, o
nella dichiarazione d’inizio attività, ed ha effetto dall’inizio del
periodo d’imposta in corso alla presentazione della dichiarazione.
Un ulteriore particolare regime forfetario si applica, ai sensi dell’art.
1 della L. 398/91, per alcune categorie di enti non commerciali come le
associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di
lucro e le proloco che non abbiano conseguito ricavi superiori a 360
milioni. Per tale tipologia di enti il coefficiente di redditività è stato
fissato al 3%. L’opzione va comunicata al-la SIAR e all’Ufficio Iva o
all’Ufficio delle Entrate entro il 3112 dell’anno precedente a quello in
cui viene esercitata.
Aspetti contabili
Le associazioni che svolgono solamente l’attività istituzionale non hanno
nessun obbligo pani-colare per quanto riguarda le scritture contabili.
Comunque sarebbe opportuno istituire una sorta di contabilità al fine di
garantire trasparenza e fornire utili informazioni:
- agli amministratori per migliorare l’andamento della gestione;
- agli associati per valutare la convenienza dell’appartenenza
all’associazione;
- ai terzi che stipulano rapporti con l’ente;
- all’autorità governativa per esercitare l’attività di controllo.
In particolare l’associazione dovrebbe tenere un libro degli associati un
libro dei verbali del consiglio, un libro giornale in cui annotare in
ordine cronologico tutte le entrate e le uscite sostenute. Si precisa che
per la tenuta di questi libri non sussiste nessun obbligo di vidimazione e
bollatura.
Sono soggette agli adempimenti contabili, invece, le associazioni che non
svolgono solamente l’attività istituzionale.
Infatti, l’art. 20 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che anche gli enti
non commerciali devono adempiere agli obblighi di tenuta delle scritture
contabili di redazione dell’inventario, qualora oltre l’attività
istituzionale svolgano anche un’attività commerciale. Lo stesso comma 2
dell’art. 109 dei Tuir dispone che gli enti non commerciali debbano tenere
una contabilità separata per l’attività commerciale.
Quindi tali enti devono:
a) tenere una contabilità separata per 1 attività commerciale;
b) determinare il regime contabile in base all’ammontare dei ricavi;
c) rispettare gli adempimenti contabili previsti per le imprese
commerciali nell’ambito del regime contabile adottato;
I regimi contabili adottabili sono:
a) regime ordinario
b) regime semplificato di cui all’art. 18 dei D.P.R. n. 600/73
c) regime forfetario ex-art. 109 bis del Tuir
d) regime speciale per le associazioni sportive dilettantistiche di cui
alla L. 398/91
e) regime contabile per le associazioni senza scopo di lucro e le proloco
f) regime contabile delle ONLUS
Adempimenti contabili per le associazioni sportive dilettantistiche, le
associazioni senza scopo di lucro, e le proloco.
Gli enti che possono usufruire della determinazione forfetaria del reddito
con il coefficiente di redditività del 3% devono sostenere i seguenti
adempimenti contabili:
1) annotazione entro il 15 del mese successivo su apposito prospetto di
cui al D.M. 11/02/97, bollato, numerato e conservato ai sensi dell’art.
2215 del c.c., dei corrispettivi e proventi commerciali delle plusvalenze
patrimoniali e delle operazioni intra-UE;
2) annotazione separata sul medesimo prospetto dei proventi che non
costituiscono reddito;
3) numerazione progressiva e conservazione delle fatture d’acquisto a
norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/72;
4) tutti i pagamenti non inferiori al milione devono avvenire tramite c/c
bancario o postale, bancomat o carta di credito, pena la loro
indeducibilità;
Raccolta fondi
Una particolare normativa inoltre è dettata per le raccolte pubbliche di
fondi effettuate dagli enti non commerciali in occasione di festività,
celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione. Poiché il comma
2-bis dell’art. 108 del Tuir, esclude dalla formazione del reddito le
suddette raccolte, il legislatore ne impone una rigorosa rendicontazione.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio deve essere redatto un
corretto rendiconto, in cui vanno annotate le entrate e le spese connesse
a ciascuna manifestazione.
L’Iva
La disciplina relativa agli enti non commerciali in materia d’Iva è
contenuta nell’art. 4 comma 4 del D.P.R. 633/72. Tali enti diventano
soggetti passivi d’imposta soltanto per le attività di natura commerciale,
mentre sono escluse dal campo d’applicazione dell’imposta le operazioni
svolte in conformità all’attività istituzionale dell’ente, Di conseguenza
l’ente non-profit, per la parte istituzionale, è paragonabile al
consumatore finale non potendo detrarre l’Iva sugli acquisti, mentre Viva
relativa agli acquisti inerenti l’attività commerciale può essere detratta
solo in presenza di una contabilità separata conforme ai criteri dell’art.
20 del D.P.R. 600/73.
Se un bene acquistato è utilizzabile sia per la gestione istituzionale che
per quella commerciale, allora la relativa Iva sarà detraibile solo in
proporzione all’utilizzo del bene per l’attività commerciale.
Gli adempimenti ai fini Iva, relativamente all’attività commerciale, per
l’ente senza scopo di lucro sono gli stessi previsti per le imprese dal
Titolo II del D.P.R. 633/72.